|Rimborso|

 

 
L'articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni  dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza. 

Contro la mancata  restituzione da parte dell'amministrazione comunale, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Dlgs 546/1992.
 

                                         Compensazione del rimborso

L'art.1, comma 167, della Legge 296/2006 stabilisce che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.