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gli immobili posseduti dallo Stato, dalle
regioni e dagli enti locali, purchč ubicati nei propri territori,
dalle comunitą montane, dai consorzi tra tali enti, nonchč dagli
enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a
compiti istituzionali;
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i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9, "immobili a destinazione particolare"
ossia: stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed
aerei; ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio,
costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; recinti
chiusi per speciali esigenze pubbliche; fabbricati costituenti
fortificazioni e loro dipendenze; fari, semafori, torri per
rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; fabbricati destinati
all'esercizio pubblico dei culti; fabbricati e costruzioni nei
cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia;edifici
a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti
il gruppo E;
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i fabbricati destinati ad usi culturali,
immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche
statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e
fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla
utilizzazione dell'immobile; i terreni, i parchi e i giardini
aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal
Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse;
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fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto
e le loro pertinenze;
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i fabbricati di proprietą della Santa
Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con
legge 27 maggio 1929, n.810 ;
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i fabbricati appartenenti agli
Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali era prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
(Ilor), a seguito di accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
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i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate;
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i
fabbricati rurali strumentali all'agricoltura.
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gli immobili utilizzati
dai soggetti IRES ( enti pubblici e privati diversi dalle
societą, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivitą
commerciale) destinati esclusivamente allo svolgimento di attivitą assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche
, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchč
all'attivitą di religione o culto, ovvero quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione
del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi,
all'educazione cristiana.
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