|IMMOBILI ESENTI|

Ai sensi dell'art. 9 del dlgs 23/2011 sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le relative condizioni: 

  •  gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, purchč ubicati nei propri territori, dalle comunitą montane, dai consorzi tra tali enti, nonchč dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9,   "immobili a destinazione particolare" ossia: stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia;edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti il gruppo E;

  • i fabbricati destinati ad usi culturali, immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile; i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse;

  •  fabbricati  destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze; 

  • i fabbricati di proprietą della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810 ; 

  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali era prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati (Ilor), a seguito di accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate; 

  • i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura.

  • gli immobili utilizzati dai soggetti IRES ( enti pubblici e privati diversi dalle societą, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivitą commerciale) destinati esclusivamente allo svolgimento di attivitą assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche , ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchč all'attivitą di religione o culto, ovvero quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.